Coronavirus: Ordinanza del comune chiude tutte le aree verdi pubbliche, parchi e cimitero

Il Sindaco del comune di Castel Bolognese Luca Della Godenza ha emesso l’ordinanza n. 1 del 13/03/2020 con la quale ha ordinato la chiusura di tutti i parchi pubblici, del parco fluviale (esclusi i residenti), delle aree attrezzate con giochi o con attrezzature sportive, delle aree verdi comunali comprese le aree di sgambamento cani e i cimiteri comunali.

Questa l’ordinanza

ORDINANZA SINDACALE n. 1 / 2020 del 13/03/2020
OGGETTO: CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – DIVIETO DI ACCESSO AI PARCHI E A TUTTE LE AREE VERDI COMUNALI E LIMITAZIONI ALL’ACCESSO AI CIMITERI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE (RA)
IL SINDACO
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 e 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” con il quale sono state estese a tutto il territorio nazionale le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
CONSIDERATO che l’evolversi dell’emergenza sanitaria internazionale legata al diffondersi del contagio da COVID-19 indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili atte a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento e al rigoroso rispetto delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche già contenute nei DPCM del 2020;
Considerato che, nonostante le prescrizioni già in essere, vengono notati e segnalati comportamenti personali non adeguati alla situazione di emergenza e si è riscontrata la presenza continua di persone, in particolare di anziani e bambini, nelle aree verdi comunali destinate a parco pubblico, nelle aree attrezzate con giochi o altre attrezzature sportive, nelle aree di sgambamento cani e nei cimiteri;
RITENUTO che, tale fattispecie può causare una proliferazione del virus COVID-19 a causa della difficoltà di far rispettare in modo adeguato le urgenti misure cautelative e di precauzione disposte dai D.P.C.M. 09/03/2020 e 11/03/2020;
CONSIDERATA la necessità di evitare ogni forma di ritrovo ed assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
CONSIDERATO che i ritrovi nelle aree verdi o in altre aree, pubbliche o ad uso pubblico, attrezzate o meno, quali i cimiteri presenta gli stessi profili di criticità del ritrovo nei mercati o nei pubblici esercizi;
RITENUTE non sussistenti le condizioni per contenere il contagio, stante le particolari modalità con cui le persone accedono, indiscriminatamente, ai parchi, alle aree verdi comunali e ai cimiteri;
RITENUTO di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus;
CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio comunale;
VISTO l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
ORDINA
1) in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del covid-19 nell’ambito del territorio comunale, a far data dal 13/03/2020 per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica da covid-19 disposta dagli organi competenti:
il DIVIETO DI ACCESSO DELLE PERSONE E DEI VEICOLI:
AI PARCHI PUBBLICI;
AL PARCO FLUVIALE, ESCLUSI I RESIDENTI;
ALLE AREE ATTREZZATE CON GIOCHI O CON ATTREZZATURE SPORTIVE;
A TUTTE LE AREE VERDI COMUNALI, COMPRESE LE AREE DI SGAMBAMENTO CANI;
AI CIMITERI COMUNALI, ESCLUSE LE SOLE PERSONE AUTORIZZATE;
DISPONE
di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet;
di incaricare tutti gli organi di polizia della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza;
che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
– Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna;
– Corpo Polizia Municipale dell’Unione della Romagna Faentina;
– Comando Stazione Carabinieri di Castel bolognese;
– Settore LL.PP. E Servizio giardini e Infrastrutture URF
AVVERTE
Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a €206 salvo le più gravi conseguente punite ai sensi dell’art. 452 del Codice Penale;
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.